Art. 1.

      1. Gli atti di alienazione di terreni gravati da diritti di uso civico disposti dai comuni, nonché da altri soggetti titolari della proprietà dei terreni medesimi, in assenza della autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono convalidati nei limiti e alle condizioni stabiliti dai commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. Gli acquirenti dei terreni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare istanza di convalida alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicato il terreno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a definire la procedura di convalida, prevista dal comma 2, prevedendo:

          a) l'attribuzione alla rispettiva giunta della competenza ad adottare i provvedimenti di convalida, con obbligo per la stessa di pronunciarsi entro un termine perentorio, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso;

          b) l'esclusione, in ogni caso, del versamento di un prezzo da parte degli acquirenti;

          c) le tipologie di terreni escluse, in ragione del particolare interesse ambientale o culturale, dalla possibilità di convalida.

      4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende ogni procedimento in corso, amministrativo o giurisdizionale, avente ad oggetto i terreni di cui al comma 1, fino alla pronuncia della giunta regionale

 

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o della provincia autonoma ai sensi del comma 3, lettera a).
      5. La convalida fa salvi tutti gli effetti giuridici prodotti e i rapporti sorti a seguito dell'adozione degli atti di alienazione di cui al comma 1.
      6. La convalida non comporta il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni.